Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47406 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47406 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

FUMAROLO Antonio, nato a Napoli il giorno 28/11/1978
FUMAROLO Franco, nato a Napoli il giorno 7/5/1970

avverso la sentenza n. 4147/12 in data 3/10/2012 della Corte di Appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 3/10/2012, per la parte che in
questa sede interessa, previa declaratoria di estinzione per prescrizione di uno
dei reati in contestazione a FUMAROLO Antonio e conseguente rideterminazione
della pena allo stesso irrogata, confermava la declaratoria di penale
responsabilità di FUMAROLO Antonio e di FUMAROLO Franco in ordine a fattireato di riciclaggio di un’autovettura.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo l’erronea applicazione
della legge penale in quanto i Giudici di merito avrebbero dovuto ritenere
sussistente il reato di cui all’art. 648 cod. pen. in luogo di quello di quello di cui
all’art. 648-bis cod. pen. in relazione all’autovettura rinvenuta nella disponibilità
di FUMAROLO Antonio.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità essendo caratterizzato da
affermazioni apodittiche che non si confrontano adeguatamente con la

Data Udienza: 10/11/2015

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è, infatti, anche quello, sancito a pena
di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere
di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata,
ma anche quello di indicare in modo chiaro, specifico ed attinente alle risultanze
processuali gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta, non indica
adeguatamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte
cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Rama il 10 novembre 2015.

motivazione della sentenza impugnata nella quale sono stati congruamente
evidenziati gli elementi probatori in base ai quali i Giudici del merito hanno
ritenuto di fondare la penale responsabilità di entrambi gli imputati in relazione
al reato di riciclaggio agli stessi contestato.

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