Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47405 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47405 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• SACCAVINO Giuseppe, nato a S.Felice a Cancello il giorno 8/2/1958
avverso la sentenza n. 2334/14 in data 28/3/2014 della Corte di Appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 28/3/2014, in riforma della
sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere, Sezione Distaccata di Marcianise, in
data 12/3/2013, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.
635, comma 2 n. 3, cod. pen. rideterminava la pena inflitta a SACCAVINO
Giuseppe in termini ritenuti di giustizia, per l’effetto confermando l’affermazione
della penale responsabilità dello stesso in ordine al contestato reato di cui all’art.
635 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 314 e 315
cod. proc. pen. in relazione al fatto che i Giudici del gravame con motivazione
sommaria hanno ritenuto confermate le dichiarazioni della parte civile portatrice
di interesse rispetto all’esito del processo ed hanno completamente sottovalutato
le discrasie esistenti tra le deposizioni dei testi.

Data Udienza: 10/11/2015

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammenpe.
Così de iso in Roma il 10 novembre 2015.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità essendo caratterizzato da
affermazioni apodittiche che non si confrontano adeguatamente con la congrua
motivazione del provvedimento gravato.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare in modo dettagliato e specifico gli elementi che sono alla
base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è pertanto inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Per solo dovere di completezza deve essere rilevato che la Corte di Appello ha
comunque indicato nella propria motivazione il fatto di avere ritenuto lineari e
coerenti le dichiarazioni della persona offesa oltre che riscontrate da situazioni di
fatto descritte in sentenza.
A ciò si aggiunga che in tema di prove, la valutazione della credibilità della
persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non
può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in
manifeste contraddizioni (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del 24/09/2013, dep.
08/10/2013, Rv. 257241), cosa che certamente non è stata dimostrata nel caso
in esame.
Infine si rileva che il richiamo contenuto nel ricorso agli artt. 314 e 315 cod.
proc. pen. è del tutto slegato alla motivazione del ricorso stesso.

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