Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47404 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47404 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• SCARPATO Antonio, nato a Napoli il giorno 15/4/1973;
avverso la sentenza n. 5676/13 in data 12/11/2013 della Corte di Appello di
Napoli;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 12/11/2013, in riforma della
sentenza del locale Tribunale in data 14/11/2007, riconosceva all’imputato le
circostanze attenuanti generiche e rideterminava in termini ritenuti di giustizia la
pena irrogata all’imputato SCARPATO Antonio in relazione al reato di cui agli artt.
110, 81 cpv. 648-bis cod. pen. del quale peraltro confermava il giudizio di penale
responsabilità.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: nullità
della sentenza per mancanza od illogicità della motivazione in relazione al fatto
che le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute all’imputato
nella loro massima estensione sotto il profilo sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità oltre che per manifesta
infondatezza.

Data Udienza: 10/11/2015

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2015.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre
avendo il Giudice tra l’altro fatto espresso richiamo ai criteri di cui agli artt. 132 e
133 cod. pen.

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