Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47403 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47403 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• TROISE Salvatore, nato a Napoli il giorno 13/7/1974
avverso la sentenza n. 322 in data 17/1/2014 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 17/1/2014, in riforma della
sentenza in data 21/5/2008 del locale Tribunale rideterminava la pena in termini
ritenuti di giustizia nei confronti di TROISE Salvatore, peraltro confermando la
condanna dello stesso in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato in relazione ai mancati
accertamenti relativi all’individuazione della persona dallo stesso indicata come
colui che ebbe a cedergli il titolo di credito provento di reato e di cui
all’imputazione ed alla mancata consapevolezza dell’imputato della provenienza
delittuosa del titolo stesso;
– con il secondo il motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui al
comma 2 dell’art. 648 cod. pen.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Data Udienza: 10/11/2015

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Ro a il 10 novembre 2015.

Trattasi di questione già posta alla Corte di Appello in sede di gravame ed alla
quale è stata data dai Giudici distrettuali una risposta congrua, non
manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004,
Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento. Le asserite carenze investigative attenendo
all’accertamento del fatto non possono essere denunciate in questa sede essendo
questa Corte di legittimità giudice della motivazione e non certo giudice del fatto.
Quanto, poi all’elemento psicologico del reato di ricettazione deve essere
ricordato che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema ai fini
della configurabilità di tale reato, la prova dell’elemento soggettivo può essere
raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà
di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
Quanto, poi al secondo motivo di ricorso, correttamente la Corte di Appello ha
negato il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 2
dell’art. 648 cod. pen. evidenziando il valore rilevante della somma portata
dall’assegno. Ciò determina la manifesta infondatezza anche di tale motivo di
ricorso.

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