Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47402 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47402 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• GUIDA Nello, nato a Pomigliano d’Arco il giorno 15/3/1980
avverso la sentenza n. 749/2014 in data 28/2/2014 della Corte di Appello di
Bari;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 28/2/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trani,
Sezione Distaccata di Molfetta, in data 17/6/2008, nei confronti di GUIDA Nello,
in relazione al reato di cui agli artt. 81, 474 e 648 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato in relazione ai reati in
contestazione allo stesso sia in relazione all’elemento oggettivo che a quello
soggettivo;
– con il secondo il motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648
cpv. cod. pen. nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assoluta genericità.

Data Udienza: 10/11/2015

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre
avendo il Giudice del gravame giustificato adeguatamente le ragioni per le quali
ha ritenuto di condividere la decisione del Giudice di prime cure in ordine
trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato anche con riguardo al giudizio di
bilanciamento di circostanze di segno opposto, evidenziando le ragioni di
infondatezza delle doglianze sul punto proposte da quest’ultimo.
Corretta, congrua e rispondente ai consolidati principi di diritto di questa Corte
Suprema è infine anche la motivazione della Corte di Appello in ordine al
mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante di cui al
comma 2 dell’art. 648 cod. pen. in relazione al disvalore giuridico del fatto
ascritto ed alla personalità e pericolosità dell’imputato gravato da numerosi e
specifici precedenti penali.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2015.

Lo stesso è infatti caratterizzato da affermazioni apodittiche che non si
confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi
che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

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