Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47401 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47401 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• MARINO Maria, nata a Castellammare di Stabia il giorno 13/171976
avverso la sentenza n. 79/2014 in data 7/1/2014 della Corte di Appello di
Salerno;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 7/1/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Nocera
Inferiore, in data 25/11/2009, nei confronti di MARINO Maria, in relazione al
reato di truffa aggravata ai danni dell’INPS.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i seguenti motivi:
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge con riferimento alla ritenuta
responsabilità in assenza di certezza probatoria il che avrebbe dovuto portare
all’assoluzione dell’imputata quantomeno ai sensi dell’art. 530, cpv. cod. pen.
– con il secondo il motivo di ricorso, manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione avendo la Corte di Appello omesso di indicare con puntualità,
chiarezza e completezza gli elementi di fatto e di diritto sui quali ha fondato la
propria decisione.

Data Udienza: 10/11/2015

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è, infatti, anche quello, sancito a pena
di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere
di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata,
ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi
che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Ro a il 10 novembre 2015.

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità essendo caratterizzato da
affermazioni apodittiche del tutto sganciate dai profili motivazionali della
sentenza impugnata.

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