Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47400 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47400 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Arciello Pasquale,

nato a

Napoli il 17.4.1981, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Napoli, in data 8 ottobre 2012,
di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli,
in data 1 febbraio 2012;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Pietro Gaeta,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data Udienza: 26/09/2013

,,

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data

8 ottobre 2012, confermava la condanna pronunciata
il 1 0 febbraio 2012 dal Tribunale di Napoli alla
pena di anni due di reclusione ed euro 400 di multa
nei confronti di Arciello Pasquale, dichiarato

Propone ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, deducendo i seguenti motivi:
1) Inosservanza o erronea applicazione della legge
penale ovvero mancanza o contraddittorietà della
motivazione.
Il ricorrente lamenta il rigetto della richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al
fine di disporre perizia psichiatrica sul suo stato
di mente.
2)

mancanza,

contraddittorietà

illogicità della motivazione,

o

manifesta

in quanto la sentenza

impugnata sia sulla affermazione di responsabilità
che sulla quantificazione della pena si limiterebbe
a “scarni motivi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati
ovvero generici e devono essere dichiarati
inammissibili.
Premesso

che il ricorso o meno ad una perizia è

2

colpevole del delitto di tentata rapina aggravata.

attività sottratta al potere dispositivo delle
parti ed è rimessa essenzialmente al potere
discrezionale del giudice, la cui valutazione, se
assistita da adeguata motivazione, è insindacabile
in sede di legittimità, nel caso di specie, il

rinnovazione del dibattimento facendo specifico
riferimento alla attestazione del medico curante,
secondo il quale l’imputato “presentava un quadro
clinico neurologico nella norma”, con ciò fornendo
adeguata motivazione all’esercizio del potere
discrezionale attribuitogli dalla legge.
L’altro motivo di ricorso con il quale si
denunciano “scarni motivi” della sentenza
impugnata, è inammissibile in quanto difetta del
requisito della indicazione specifica della ragioni
in fatto o in diritto per cui la sentenza stessa
sarebbe censurabile (art. 581, comma l, lett. c),
c.p.p.). Infatti, il ricorrente non precisa quali
siano gli elementi di valutazione essenziali ai
fini dell’accertamento della responsabilità che il
giudice di merito avrebbe trascurato, e, pertanto,
non consente in alcun modo l’esercizio del
controllo di legittimità.
Alla

inammissibilità del ricorso consegue la

3

giudice di appello ha respinto la richiesta di

condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso, al versamento della somma, che si ritiene

ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2013.

equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle

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