Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4740 del 12/12/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4740 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fusco Rosario
n. il 10 aprile 1959
avverso
l’ordinanza 20 dicembre 2012 — Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
Data Udienza: 12/12/2013
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 20 dicembre 2012, depositata in cancelleria il 21 dicembre 2012, la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione,
rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Fusco Rosario volta a ottenere l’applicazione dell’indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241 in relazione alla pena meglio
indicata nella richiesta stessa.
non comporterebbe alcun effettivo vantaggio per il condannato trattandosi di applicazione da effettuarsi sul cumulo giuridico in virtù della ritenuta continuazione fra le
sentenze di cui ai nn. 1, 2 e 3 del medesimo provvedimento di cumulo.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per violazione di
legge.
In particolare è stato rilevato dal ricorrente che il cumulo giuridico aveva determinato la pena da espiare in anni trenta di reclusione sicché il beneficio richiesto
insisterebbe su tale pena assicurando un concreto vantaggio al condannato.
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Osserva in diritto
3. — Il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi alla Corte di
Appello di Napoli per l’ulteriore corso.
3.1 — È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in tema di applicazione
di amnistia e indulto, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione siano suscettibili di
opposizione — è, più esattamente, con il particolare mezzo di reclamo che è l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione — da parte del PM e del condannato. Tale rimedio introduce un procedimento che sebbene non espressamente regolato deve svolgersi con le garanzie relative del contraddittorio delle parti secondo
lo schema previsto dall’art. 666, commi terzo e quarto cod. proc. pen. che esita in
un’ordinanza solo avverso la quale è esperibile, a norma del comma sesto stesso
articolo, il ricorso per Cassazione. Questo, a differenza di quanto prevedeva l’art.
594 cod. proc. pen. abrogato, non può invece essere proposto direttamente avverso il provvedimento applicativo dell’amnistia e dell’indulto o di rigetto delle relative
istanze (Cass., Sez. 1, 31 ottobre 1990, n. 3673, Panebianco, rv. 185918) essendo
Ud. in c.c.: 12 dicembre 2013 — Fusco Rosario — RG: 25167/13, RU: 18;
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il beneficio suddetto
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
data la possibilità alla parte interessata, pubblica o privata, di poter far valere anche questioni di merito. Tale regola va applicata non solo quando il giudice dell’esecuzione decida de plano, come prescrive l’art. 667 quarto comma cod. proc. pen.,
ma altresì in esito al giudizio camerale con la partecipazione del PM e del condannato assistito dal suo difensore. Il ricorso va pertanto qualificato come opposizione e
gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per l’ulteriore corso.
qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc.
pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 12 dicembre 2013
Il C sigliere estensore
per questi motivi