Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4740 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4740 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAL CIN ATTILIO N. IL 15/02/1960
avverso la sentenza n. 6061/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

44 Dal Gin Attilio

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186.2 del Codice della strada è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata

giuridici: si considera che la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità
non può essere accolta giacché i precedenti anche specifici denotano una spiccata propensione
a violare la legge ed in particolare a porsi alla guida in stato di ebbrezza con conseguente
grave pericolo per l’incolumità delle persone. Il richiedente non è quindi meritevole del
beneficio.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità; posto che la sostituzione di cui si parla non è obbligatoria ma
demandata al razionale apprezzamento del giudice che nella specie non difetta certo.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 6 novembre 2014

motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

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