Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 474 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 474 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONGIOJ MICHELE SEBASTIANO N. IL 02/04/1950
avverso la sentenza n. 5984/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza del 12/03/2013 1 ha dichiarato Mongioj Michele
Sebastiano colpevole del reato di cui all’art. 5 lett. d) della L. n. 283/1962, a lui ascritto perché,
quale direttore responsabile del supermercato “SUPER A&O”, deteneva per la vendita confezioni
di grissini invasi da parassiti, condannandolo alla pena di € 2.000,00 di ammenda;
– che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, ha evidenziato che, essendo

parassiti all’interno delle confezioni;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando violazione
di legge e manifesta illogicità della motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle
risultanze probatorie attinenti alla possibilità di rilevare la presenza dei parassiti all’interno delle
confezioni di grissini e, quindi, in ordine all’esistenza dell’elemento psicologico del reato; censura
inoltre la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, considerato
l’interesse dell’imputato a non beneficiarne in presenza di condanna alla sola pena pecuniaria;
– che con memoria del 04/07/2013 la difesa del ricorrente ha ribadito tale ultima censura;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie in punto di accertamento della
possibilità da parte dell’imputato di rilevare la presenza dei parassiti nelle confezioni di grissini e,
quindi, della condotta colposa del Mongioj, non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando
la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato
argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente
a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza
impugnata;
– che è altresì manifestamente infondata l’ulteriore censura del ricorrente, non avendo il giudice di
merito concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma solo quello
della non menzione della condanna nel certificato del casellario;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

l’involucro esterno dei grissini trasparente, l’imputato avrebbe dovuto rilevare la presenza dei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA