Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47399 del 26/09/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47399 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
Graziano,
nato
Fusilli
a Pescara il 30.3.1963, avverso la
sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, in
data 19 aprile 2012, di parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Pescara, in data 9
novembre 2005;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal
consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Pietro Gaeta,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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Data Udienza: 26/09/2013
e
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in
data 19 aprile 2012, parzialmente riformando la
condanna pronunciata, in esito a giudizio
abbreviato, il 9 novembre 2005 dal Tribunale di
dichiarato colpevole dei reati di ricettazione,
falso in scrittura privata e truffa, dichiarava non
doversi procedere in ordine a questi ultimi due
reati perché estinti per prescrizione e
rideterminava la pena per il residuo reato di
ricettazione di assegni circolari provento di
rapina, nella misura di mesi dieci giorni venti di
reclusione ed euro 400 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo
manifesta
violazione di legge e
illogicità
della
motivazione
con
riferimento agli artt. 648 cpv. e 62 n. 4 c.p.
Il ricorrente lamenta che il non grave danno
patrimoniale patito nella specie da un società di
livello nazionale ben avrebbe potuto consentire la
configurabilità
dell’ipotesi
attenuata
di
ricettazione.
Con
riferimento
alla
mancata
concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., lo
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Pescara nei confronti di Fusulli Graziano,
stesso ricorrente si duole che la sentenza
impugnata abbia data significato pregnante solo al
valore intrinseco della cosa oggetto del reato,
nella specie un modulo di assegno in bianco e non
al concreto pregiudizio economico subito dalla
parte offesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere
rigettati.
La sentenza impugnata ha negato il riconoscimento
delle attenuanti di cui agli artt. 648 cpv. e 62,
comma l, n. 4, c.p. “stante l’entità delle somme
[lire 14.363.178] per le quali i titoli vennero
formati e dati in pagamento e per la pericolosità
insita della ricettazione di moduli di assegni,
sempre strumentale (come nel caso in esame) alla
commissione di altri reati”. Con tale motivazione
la Corte di merito ha fatto corretta applicazione
dei seguenti principi di diritto formulati da
questa Suprema Corte: L’espressione “fatto di
particolare tenuità”, di cui al secondo comma
dell’art. 648 cod. pen., va riferita non
esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a
tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che
oggettiva, che possono caratterizzare il caso
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i
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concreto e possono quindi assumere un significato
determinante ai fini del riconoscimento o
dell’esclusione della circostanza attenuante (Sez.
1, n. 33510 del 07/07/2010, Liccardo Grasso, Rv.
248119); L’ipotesi della ricettazione attenuata con
solo
valore
economico
dell’oggetto
della
ricettazione, ma investe anche il profitto che
dalla sua ricezione e o acquisto si vuol trarre,
nonché ogni altro elemento idoneo a valutare la
gravità del reato ex art. 133 cod. pen. » (Sulla
scorta del principio di cui in massima la
Cassazione ha ritenuto infondato l’assunto del
ricorrente che sosteneva che i giudici di merito
avevano errato nel non ritenere la particolare
tenuità del fatto, atteso che la ricettazione aveva
avuto ad oggetto assegni circolari in bianco) (Sez.
2, n. 1999 del 08/01/1992, Fontana, Rv. 189159).
La stessa Corte di merito, inoltre, ha ritenuto che
non fosse di particolare tenuità il danno arrecato
alla parte offesa, in considerazione, tra l’altro,
della entità delle somme per le quali i titoli
vennero formati, facendo ancora una volta corretta
applicazione del principio di diritto formulath da
questa Suprema Corte, secondo il quale, per la
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la particolare tenuità del “fatto” non concerne il
sussistenza della attenuante di cui all’art. 62 n.
4 cod. pen., è necessario che il danno arrecato
alla parte lesa sia non solo lieve, ma lievissimo,
ossia di rilevanza economica minima e la speciale
tenuità deve essere valutata oggettivamente, in
riferimento alle condizioni economiche del soggetto
passivo costituisce un criterio puramente
sussidiario che potrebbe esercitare influenza
negativa, nel senso che, pur essendo il danno di
speciale tenuità oggettiva, può avere provocato un
danno notevole all’offeso, attese le condizioni
economiche particolarmente disagiate del medesimo
(Sez. 4, n. 6057 del 07/03/1989, Morelli, Rv.
181113; Sez. 5, n. 20729 del 24/03/2010, Di Munno,
Rv. 247475).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la
conseguenza della condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2013.
relazione al valore della cosa; mentre il