Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47399 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47399 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• LOMBARDOZZI Matteo, nato a San Severo il giorno 4/12/1967
avverso la sentenza n. 320/14 in data 18/9/2014 del Giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Foggia;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.U.P. presso il Tribunale di Foggia, con sentenza in data 18/9/2014, applicava
nei confronti di LOMBARDOZZI Matteo la pena concordata dalle parti ex art. 444
c.p.p., in relazione ai reati di violazione della legge sugli stupefacenti e
ricettazione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata
declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e comunque
rispetto al profilo del contenimento della pena.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Deve, infatti essere evidenziato che la richiesta di applicazione di pena
patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto
a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente ne’
revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento

Data Udienza: 10/11/2015

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.
Così deci o in Rom il 10 novembre 2015.

alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva
attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e
modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve
ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Cass. Sez. 6, sent.
n. 3429 del 03/11/1998, dep. 11/12/1998, Rv. 212679 e numerose altre in
senso conforme).
A ciò si aggiunge il fatto che per consolidato orientamento di questa Corte di
legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del
28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla
determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di
specie.

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