Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47394 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47394 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• BONANNO Samuele, nato a Busto Arsizio il giorno 15/6/1986
avverso la sentenza n. 6219/14 in data 17/9/2014 della Corte di Appello di
Milano;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 17/9/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano, in data 4/11/2009, nei confronti di
BONANNO Samuele, in relazione ai reati di concorso in tentata estorsione e
lesioni personali volontarie aggravate.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione: essendo
la persona offesa dal reato debitore nei confronti dell’imputato ed essendo
l’azione di quest’ultimo finalizzata al recupero di un proprio credito, al più il fatto
sarebbe qualificabile come violazione dell’art. 393 cod. pen.
– con il secondo il motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
– con il terzo motivo di ricorso, carenza contraddittorietà ed illogicità della
motivazione e travisamento della prova.

Data Udienza: 10/11/2015

-,

Quanto al primo motivo di ricorso la Corte di Appello con motivazione congrua,
non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria ha chiarito le ragioni
per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa COLOMBO
ed ha ulteriormente evidenziato che l’imputato non ha in alcun modo
documentato la sussistenza di un proprio credito nei confronti della persona
offesa. Con la conseguenza che laddove l’imputato, con violenza e minaccia
abbia agito per ottenere la consegna di una somma di denaro che non gli era
altrimenti dovuta, si verte nell’ipotesi di tentata estorsione e non certo in quella
di cui all’art. 393 cod. pen.
Al riguardo deve essere solo ricordato che secondo il costante insegnamento di
questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.
Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4,
n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, come detto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha
riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di
impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane
pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che
devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di
autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente
acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere
considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere
tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque,
esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di
prova.
Quanto al secondo motivo di ricorso la Corte di Appello risulta avere
adeguatamente motivato (cfr. pag. 10 della sentenza) in ordine alle ragioni per
le quali – in conformità a quanto già ritenuto dal Giudice di prime cure – ha
ritenuto di non riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche.
Sul punto deve essere solo ricordato che la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche qualora giustificata da motivazione esente da
manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa

Il ricorso è inammissibile in quanto in parte caratterizzato da motivi
manifestamente infondati ed in parte caratterizzato da assoluta genericità.

Infine non può non rilevarsi l’assoluta genericità del terzo motivo di ricorso
caratterizzato esclusivamente da affermazioni apodittiche prive di qualsivoglia
specifico riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare in modo specifico gli elementi che sono alla base delle
sue lagnanze.
Nel caso di specie il motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammen e.
Così d ciso in Roma il 10 novembre 2015.

Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,
n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010,
Giovane, Rv. 248244).

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