Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4739 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4739 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIGNANESE ROSA N. IL 10/02/1985
avverso la sentenza n. 1662/2012 TRIBUNALE di ASTI, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 06/11/2014
42 Rignanese Rosa
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputata in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116.13 del Codice della strada è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
giuridici. Mentre le deduzioni afferenti all’ipotizzato stato di necessità ed alla eccessività della
pena sono tipiche censure in fatto non consentite nella presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q I•1
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 6 novembre 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
IL PR
(Gi
NTE
Foti)
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-