Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47387 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47387 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPCHIAN COSTEL N. IL 21/05/1989
avverso la sentenza n. 47/2014 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
Lupchian Costel ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata parzialmente
confermata la condanna in primo grado per i delitto di cui all’art. 628 c.p. lamentando in modo
assolutamente generico vizio di motivazione e violazione di legge.
L’assoluta genericità del ricorso ne determina l’inammissibilità.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015

che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

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