Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47386 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47386 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HASBAJRAMI ALBERT N. IL 30/03/1986
avverso la sentenza n. 21816/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
Hasbajrami Albert ricorre avverso la sentenza in epigrafe con cui è stata confermata la
condanna inflitta in primo grado per il delitto di rapina e furto aggravati, chiedendone
l’annullamento, osserva che è in violazione di legge oltre che carente di motivazione in punto
di trattamento sanzionatorio sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generi& che circa il riconoscimento non motivato della recidiva specifica, infraquinquennale
(ma non anche reiterata, come invece ritenuto in sentenza).
Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi che il

argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutazione di merito come tale
insindacabile nel giudizio di legittimità, quando – come nel caso di specie – il metodo di
valutazione IDELIEZUse sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare la la
prognosi negativa sulla personalità dell’imputato e la proporzione della pena inflitta alla gravità
del fatto commesso.
Quanto alla recidiva, è sufficiente osservare che nella sentenza impugnata la stessa/non
risulta computata nel calcolo della pena (v. 1,•’1, kji:«Anst.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 10.11.2015

giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli

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