Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47385 del 14/09/2017

Penale Sent. Sez. 5 Num. 47385 Anno 2017
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 15/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

Data Udienza: 14/09/2017

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi nuovi depositati dal
ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

1. A.A. ricorre avverso la sentenza del 15 giugno 2016 con la quale
la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Milano del 21 giugno 2012, riteneva il A.A. responsabile del reato di bancarotta
semplice documentale, così riqualificando l’originaria imputazione di bancarotta
fraudolenta documentale contestatagli quale amministratore unico della Techno
Dreams s.r.I., dichiarata fallita in Milano il 13 febbraio 2008.
Per effetto di tale riqualificazione la pena veniva rideterminata,
confermandosi tuttavia le disposizioni della sentenza di primo grado in ordine al
diniego dell’attenuante della speciale tenuità del danno, alla sussistenza della
contestata recidiva ed al giudizio di mera equivalenza fra detta recidiva e le
riconosciute attenuanti generiche.

2.

Il ricorrente, anche con la memoria integrativa successivamente

depositata, propone due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sulla ritenuta recidiva.
Quest’ultima sarebbe esclusa dall’estinzione degli effetti penali delle precedenti
sentenze di condanna a seguito dell’esito positivo della misura dell’affidamento in
prova ai servizi sociali, e sarebbe irrilevante in contrario il riferimento della
sentenza impugnata all’intervenuto cumulo delle pene inflitte con dette sentenze
in conseguenza del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sul diniego
dell’attenuante della speciale tenuità del danno. La decisione sarebbe fondata su
elementi irrilevanti, quali l’ammontare del passivo e la mancanza di attivo,
dovendosi invece considerare, ai fini del giudizio sulla sussistenza
dell’attenuante, unicamente il danno direttamente derivante dall’irregolare
tenuta della contabilità, del quale non vi sarebbe prova.

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RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sulla ritenuta recidiva è inammissibile.
Le censure del ricorrente ripropongono genericamente il riferimento ad un
principio, quello per il quale l’estinzione degli effetti penali derivante dall’esito
positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale comporta che della relativa
condanna non possa tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. U, n. 5859 del
27/10/2011, dep. 2012, Marciano’, Rv. 251688), che i giudici di merito, ben

mancanza del presupposto di fatto dell’avvenuta estinzione delle pene inflitte con
tutte le precedenti condanne. E sono altrettanto generiche nel limitarsi a
lamentare l’irrilevanza di tale argomentazione, non confrontandosi in concreto
con quanto sinteticamente richiamato nella sentenza impugnata e più
dettagliatamente esposto nella sentenza di primo grado; ove si osservava che
nel provvedimento di cumulo del 22 giugno 2007, ove erano confluite tutte le
sentenze di condanna, non era riportata la pena di anni uno e mesi quattro
inflitta con la sentenza del 5 novembre 1997, e si stabiliva una pena complessiva
di anni tre, mesi quattro e giorni venticinque, mentre la misura dell’affidamento
in prova era stata eseguita solo la durata di quattro mesi e venticinque giorni.

2. Parimenti inammissibile è il motivo dedotto sul diniego dell’attenuante
della speciale tenuità del danno.
Il ricorso è manifestamente infondato nel dedurre l’irrilevanza degli elementi
della mancanza di attivo e dell’ammontare del passivo, valorizzati nella sentenza
impugnata. La particolare tenuità del fatto deve infatti essere valutata in
relazione al danno causato alla massa creditoria sotto il profilo della possibilità di
esercitare le azioni previste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del
18/01/2013, Tunnminelli, Rv. 25543901), e, con specifico riguardo alla fattispecie
della bancarotta documentale, agli effetti della mancanza delle scritture contabili
sulla ripartizione dell’attivo (Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv.
253778). Prospettiva, questa, nella quale evidentemente rilevano i dati relativi
all’ammontare dell’attivo e del passivo (Sez. 5, n. 21353 del 09/04/2003,
Muschitiello, Rv. 224889) e, con particolare riguardo al caso di specie,
dell’impossibilità di ricostruire contabilmente le ragioni dell’assoluta mancanza di
attivo in presenza di consistenti passività.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non consente di rilevare in
questa sede il decorso del termine prescrizionale del reato, e comporta la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in

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lungi dal porre in discussione, ritenevano inapplicabile nel caso di specie per la

favore della Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda
processuale, appare equo determinare in C 2.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso il 14/09/2017

Ammende.

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