Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47384 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47384 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IASEVOLI SALVATORE N. IL 26/02/1978
avverso la sentenza n. 3101/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
Iasevoli Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe con cui è stata confermata la
condanna inflitta in primo grado per il delitto di rapina e, chiedendone l’annullamento, osserva
che è in violazione di legge oltre che carente di motivazione in punto di trattamento
sanzionatorio sia in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di,
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s all’art. 62 n. 4 c.p.
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che delle circostanze attenuanti generiche con Tu ‘zio si prevalenza sulle contestate
aggravanti.
Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi che il

argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutazione di merito come tale
insindacabile nel giudizio di legittimità, quando – come nel caso di specie – il metodo di
valutazione krizrgy39 sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare la
prognosi negativa sulla personalità dell’imputato, e la proporzione della pena inflitta alla
gravità del fatto commesso, precisando inoltre come l’entità del danno globale porti ad
escludere l’applicazione dell’invocata attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p..
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 10.11.2015

giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli

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