Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47383 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47383 Anno 2013
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Romolo Mancuso, nato a Crotone il 21/03/1981
2. Santo Notararigo, nato a Catania il 02/02/1979
avverso la sentenza del 13/05/2013 della Corte d’appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Angelo Di Popolo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito l’avv. Paolo Tebaldi nell’interesse di Mancuso ed in sostituzione dell’avv.
Gianluca Vassanelli per Notararigo;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 13/05/2013, in parziale
accoglimento dell’appello proposto avverso la pronuncia del Gup del Tribunale di
Verona del 13/05/2013, riconosciuta la prevalenza dell’attenuante di cui all’art.
73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sulla recidiva, ha rideterminato la
pena inflitta a Romolo Mancuso e Santo Notararigo in anni quattro mesi due di
reclusione ed euro 14.000 di multa, per il reato richiamato e per i concorrenti
delitti di resistenza e lesioni aggravate; nella pronuncia è stata sostituita
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, e confermata
nel resto la sentenza impugnata.
2.1. Le difese di Romolo Mancuso e di Santo Notararigo hanno proposto
autonomi ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, eccependo con l’unico motivo
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al

Data Udienza: 07/11/2013

trattamento sanzionatorio, unico ambito rimesso alla cognizione della Corte di
merito in conseguenza della rinuncia degli imputati agli altri motivi.
In argomento si lamenta che la riconosciuta prevalenza dell’attenuante di
cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. cit. non abbia condotto all’individuazione di una
pena base più ridotta, giustificabile sulla base dei criteri di cui al 133 cod.pen.,
essendosi la Corte territoriale determinata ad una quantificazione della pena pari

Si deduce a tal fine che siano stati ignorati in fatto elementi indicatori
riguardanti mezzi, modalità e circostanze dell’azione rilevanti sulla valutazione
della pena ai sensi dell’art. 133 cod.pen. ed a tal fine si contestano gli elementi
di fatto negativi individuati dalla Corte di merito, quali la circostanza di aver
agito con una terza persona non identificata e la qualità della sostanza
stupefacente, ritenuti elementi inidonei a determinare una valutazione di
maggiore pericolosità dell’azione. Si contesta inoltre la contraddittorietà che si
ricava dalle affermazioni contenute nella sentenza, ove da un canto si fa
riferimento alla modestia del fatto della minima percentuale di principio attivo,
dall’altro alla maggiore pericolosità dell’eroina per la salute.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, poiché volti a sollecitare una nuova
valutazione di merito, attinente alla quantificazione della pena, preclusa in
questa fase.
2. Come già rilevato in narrativa l’ambito valutativo in questa fase deve
essere limitato alla determinazione della pena, in relazione alla quale può
controllarsi la correttezza dell’esercizio del potere discrezionale, non la
determinazione finale della sanzione, a meno che questa non risulti quantificata
in misura illegale. Ciò in quanto nel corso del giudizio di merito entrambi gli
interessati hanno rinunciato al motivo di ricorso sul merito della loro
responsabilità, contestando solo la determinazione della sanzione.
Conseguentemente deve escludersi la fondatezza del rilievo svolto in
quanto il giudice di merito ha chiarito, con analitica argomentazione, i motivi
della quantificazione operata, giustificando la determinazione della pena base
con riferimento a plurimi elementi di fatto negativi, la cui sussistenza i ricorrenti
non contestano, di fatto incentrando le loro critiche non sulle modalità di
quantificazione ma solo su quest’ultima, determinazione che, in senso contrario
non può subire alcuna difforme valutazione in questa fase, se non quella
riguardante il percorso giustificativo.

2

Cass.VI sez. penale, rgn. 33160/2013

ai massimi edittali senza un solido supporto motivazionale.

Ed in proposito deve ricordarsi che il potere discrezionale del giudice di
merito sulla quantificazione della sanzione subisce il limite dell’obbligo di una
coerente motivazione, che deve avere riguardo esclusivamente al suo percorso
valutativo, non considerare obbligatoriamente tutte le opposte allegazioni
difensive, che devono intendersi superate dagli elementi di segno opposto
evidenziati nella pronuncia, tratti dalla natura del fatto o dalla personalità del

Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 08/10/1981, dep. 18/02/1982, imp. Lacaze, Rv.
152331).
Né è dato riscontrare la contraddizione interna lamentata, riguardante la
valutazione di gravità dei fatti per la natura della sostanza trattata, posto che,
nella valutazione di prevalenza dell’attenuante speciale rispetto alla recidiva
contestata è stata considerata la percentuale di principio attivo, mentre nella
determinazione della pena base è stata valutata la natura della sostanza,
costituita da eroina, e la sua particolare dannosità per la salute, ambito di
valutazione del tutto autonomo rispetto al precedente, posto che una ridotta
concentrazione di sostanza, non elimina, permanendo l’effetto drogante, i danni
alla salute conseguenti al suo uso. Il dato argomentativo esclude quindi la
discrasia valutativa lamentata.
3. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616
cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 07/11/2013.

reo, secondo quanto previsto dall’art. 133 cod. pen. (principio pacifico; per tutte

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