Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47382 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47382 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA MASSIMO N. IL 03/06/1978
avverso la sentenza n. 8637/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
De Luca Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la
sentenza di primo grado di condanna per il reato di rapina, e deduce erronea applicazione della
legge penale, omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in ordine ai profili di
responsabilità, lamentando anche la mancata assunzione di una prova decisiva.
Nel ricorso si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente. Si
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di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i
principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che,
pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n°
12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015

prospettano, cioè, questioni di mero fatto(che unpT icai
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