Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47381 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47381 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEKA MARCO N. IL 19/03/1980
PICARU VIKTOR N. IL 29/03/1980
avverso la sentenza n. 6368/2013 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

OSSERVA
Beka Marco e Picaru Viktor ricorrono avverso la sentenza in epigrafe,
con la quale gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art.
444 cod. proc. pen. per il reato di rapina e, chiedendone l’annullamento,
deducono che il giudice avrebbe reso motivazione illogica e
contraddittoria, oltre che lacunosa ed erronea, non avendo considerato il
giudice che la persona offesa aveva ritirato la propria querela.

c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.
Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi
la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi
di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto
di controllo di legittinnita’, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”.
(Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). Inoltre, la
richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta
dall’altra parte integrano, un negozio di natura processuale che, una
volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la
correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha
dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le
proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi in contrasto con

l’impostazione

dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.
Del tutto ininfluente, infine, è la revoca della querela attesa la
procedibilità di ufficio per il reato contestato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.

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