Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47381 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 47381 Anno 2013
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 07/11/2013

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. Rocco Mandalari, nato a Melito di Porto Salvo il 22/10/1973
2. Leonardo Marino, nato a Condofuri il 08/12/1967
avverso la sentenza dell’08/01/2013 della Corte d’appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Angelo Di Popolo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi l’avv. Francesco Romeo, in sostituzione dell’avv. Pietro Modaffetri
nell’interesse di Mandalari, e l’avv. Francesco Calabrese nell’interesse di Marino, i
quali si sono ripokai ricorsi chiedendone l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza dell’08/01/2013, in
parziale accoglimento dell’appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale di
Reggio Calabria -sezione distaccata di Melito Porto Salvo- del 13/02/2012,
riconosciuta l’applicabilità delle diminuente di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena inflitta a Rocco Mandalari e
Leonardo Marino in relazione al reato contestato sub A) ad anni tre di reclusione
ed euro 10.000 di multa, confermando nel resto la sentenza che aveva affermato
la responsabilità dei predetti anche con riferimento alla detenzione di sei
proiettili.

r

2.1. La difesa di Rocco Mandalari ha proposto ricorso eccependo con il
primo motivo violazione di legge, con riferimento all’erronea valutazione degli
elementi indiziari, sottolineando che il rinvenimento della droga nel bagno del
circolo, la cui gestione era riconducibile di fatto agli odierni ricorrenti, era
avvenuta ponendo in evidenza sia la relazione degli interessati con il locale, che
il comportamento da questi tenuto durante il controllo e l’inverosimiglianza della
tesi difensiva sostenuta, in ragione della quale si riteneva che altri potessero

aver collocato lo stupefacente in quel luogo.
Contestando la legittimità di tale valutazione, si osserva che la droga era
accessibile a tutti e che più soggetti che frequentavano il circolo detenevano le
chiavi, circostanza che rendeva plausibile la conoscenza da parte di più persone
del nascondiglio, come del resto era confermato dalla circostanza che le indagini
avevano tratto origine da una chiamata anonima che era stata in grado di
indicare l’esatta collocazione dello stupefacente. Le circostanze dedotte
rendevano impossibile superare il ragionevole dubbio sulla identificabilità degli
autori del reato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine
alla giustificazione della singolare segnalazione anonima ed alle sue
giustificazioni, atteso che la precisione dell’individuazione era incompatibile con
l’estraneità del segnalatore al reato,
2.3. Si deduce violazione di legge con riferimento all’accertamento del
reato intervenuto in assenza di un approfondimento sull’entità del principio attivo
della sostanza stupefacente rinvenuta, obiezione rispetto alla quale la Corte
d’appello aveva richiamato la reazione della sostanza sui derivati dell’oppio, che
non conferisce la prova della consumazione del reato.
3.1. Nell’interesse di Leonardo Marino la difesa deduce con un primo
motivo vizio della motivazione, nella parte in cui si è ritenuto di poter trarre
elementi di accusa carico dell’interessato, malgrado si fosse giunti al
rinvenimento della droga a seguito di una telefonata anonima che aveva saputo
riferire della collocazione precisa dello stupefacente nel bagno del locale la cui
gestione era rimessa anche all’odierno ricorrente, in quanto posta in luogo
accessibile a tutti gli avventori, non risultando il locale chiuso a chiave, mentre la
sostanza stupefacente era collocata sul davanzale della finestra coperta da un
oggetto di uso comune e quindi raggiungibile da più persone; peraltro la
circostanza che la telefonata che aveva preceduto nel tempo di circa un’ora
l’intervento di controllo avesse saputo collocare la sostanza nell’esatto punto del
suo rinvenimento attestava che non era possibile ricollegare la presenza del
Marino quale elemento dimostrativo della sua disponibilità della droga, ben
2

Cass.VI sez. penale, rgn. 24465/2013

A

potendo la sua collocazione essere antecedente alla sua presenza nel locale,
unico elemento a cui era stata fornita rilevanza per trarre indizi di responsabilità.

3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norma processuale e
vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della sanzione, per la cui
quantificazione è stato dato esclusivo rilievo ai precedenti specifici, che non
risultano assumere alcuna connessione con i fatti oggetto della decisione rispetto

specifico e pertanto carente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente inammissibili.
2. L’esame degli atti ha consentito di accertare la perfetta coincidenza tra
i motivi d’appello proposti da entrambi gli odierni ricorrenti, e le doglianze
contenute negli atti di impugnazione dinanzi a questa Corte, con evidente
sovrapposizione di elementi di fatto, ed esclusione dell’individuazione di specifici
vizi argomentativi contenuti nella pronuncia, che soli possono sorreggere la
richiesta di impugnazione formulata ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.
proc. pen.
Contrariamente all’assunto difensivo la tenuta logica della ricostruzione
contenuta in sentenza non è discutibile ove si consideri la valenza che deve
attribuirsi alla piena disponibilità del locale, in qualsiasi momento, riconoscibile
solo in favore di chi per titolo giuridico poteva accedere ad essi senza possibilità
di esclusione da parte di terzi, libertà d’azione che sola permette di ipotizzare il
recupero di beni di valore economico, quali quelli oggetto di sequestro; la
reazione personale di Mandalari alla vista degli agenti, registrata da questi
ultimi; la natura del nascondiglio usato, astrattamente accessibile, ma non di
immediata percezione da parte dei terzi, per l’altezza dal suolo a cui era
collocato; la reazione al narcotest della sostanza rinvenuta, in uno al suo
quantitativo complessivo ed alla riscontrata formazione in dosi, elementi tutti che
depongono nel senso di convalidare l’ipotesi di accusa, così come riqualificata in
grado d’appello, che danno conto, in senso opposto all’allegazione, della
valutazione completa e coerente espressa a sostegno della decisione.
Sotto tale profilo si osserva che nell’interesse di Mandalari con il primo
motivo solo apparentemente si denuncia violazione di legge penale, con
riferimento alla ricostruzione dell’ipotesi di accusa sulla scorta di criteri ritenuti
sufficienti alla ricostruzione di un quadro indiziario ai sensi dell’art. 192 cod.
proc. pen., poiché in senso contrario sul punto la contestazione è svolta isolando

3

Cass.VI sez. penale, rgn. 24465/2013

ai quali è stato operato un vero riferimento alla congruità, che si assume non

le singole risultanze e contestandone la portata valutativa, con argomentazione
che, al più, può dirsi attinente alla plausibilità, non alla legittimità della
valutazione svolta al riguardo.
3.

Non sussiste la violazione di legge, con riferimento al mancato

accertamento della efficacia drogante della sostanza, che non risulta posta in
discussione nel corso del giudizio di merito, durante il quale risultano sottoposte

parti nel giudizio ha sollecitato lo svolgimento della perizia sulla sostanza
sequestrata, che non costituisce elemento indefettibile per l’accertamento del
reato, risultando sufficiente a tal fine la verifica tecnica svolta che, unitamente
agli altri elementi del fatto, possono consentire l’accertamento della sussistenza
del reato (cfr. per tutte Sez. 4, n. 4817 del 20/11/2003 – dep. 06/02/2004, De
Lorenzo ed altri, Rv. 229364).
Sul punto nel corso del giudizio di merito risulta sollecitata
esclusivamente la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. cit.
ed in accoglimento di tale rilievo la Corte ha riconosciuto l’attenuante invocata,
mentre la violazione di legge, con riferimento alla qualificabilità dei fatti come
reato non risulta mai essere stata eccepita, e conseguentemente la verifica
tecnica a mezzo di una perizia, pur astrattamente possibile, non è stata ritenuta
essenziale al fine di decidere.
La diversa eccezione formulata per la prima volta in questa sede deve
pertanto valutarsi inammissibile, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
4. Ad analoga valutazione di inammissibilità deve giungersi anche con
riferimento ai criteri di valutazione di congruità della pena inflitta a Marino, in
quanto il giudicante risulta aver considerato i criteri oggettivi e soggettivi
richiamati nell’art. 133 cod. pen. sulla base dei quali ha quantificato la sanzione
base nella media edittale, con giustificazione che risulta coerente e completa e
rispetto alla quale si operano contestazioni generiche, che non danno conto di
specifiche violazioni di legge o omissioni valutative, con le quali di fatto si
sollecita una nuova determinazione di merito, estranea a questa fase.
5.

La mancanza di rilievi riconducibili alla previsione di cui all’art. 606

comma 1 lett e) cod. proc. pen. denunciati negli atti di impugnazione proposti,
impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in
applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.

4

Cass.VI sez. penale, rgn. 24465/2013

a narcotest tutte le dosi di sostanza stupefacente sequestrata. Nessuna delle

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso il 07/11/2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA