Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4738 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4738 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INCOGNITO RANDAZZO MANOLO N. IL 16/01/1975
avverso l’ordinanza n. 4665/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
;
A-0-2
-Q–“t-7–Z

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/12/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del giorno 11 aprile 2013 il Magistrato di
sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di esecuzione della
pena nelle forme della detenzione domiciliare proposta da Incognito
Randazzo Manolo.
La domanda, avanzata ai sensi della L. n. 199 del 2010, art. 1, è
stata respinta perché ravvisato nella fattispecie dal giudicante un
alto rischio di reiterazione criminosa, atteso il profilo criminale
dell’istante e la sua personalità trasgressiva.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto impugnazione di
legittimità l’interessato, assistito dal difensore di fiducia,
chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione e per
violazione dell’art. 34 c.p.p..
2. Il pubblico ministero presso questa Corte, con requisitoria scritta,
ha chiesto la qualificazione del gravame come reclamo e la sua
trasmissione, in ossequio al principio di conservazione
dell’impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, al Tribunale
di sorveglianza di Roma, sul presupposto che la disciplina del
procedimento relativo all’esecuzione della pena presso il domicilio,
di cui alla L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 5, è quella prevista
dall’art. 69 bis Ord. Pen., sicchè il provvedimento col quale il
Magistrato di sorveglianza provvede sulla richiesta di esecuzione
domiciliare non è passibile di ricorso immediato per cassazione,
previsto esclusivamente per le sentenze dall’art. 569 cod. proc. pen.,
ma postula il reclamo al Tribunale di sorveglianza.
1. Conformemente alle conclusioni del Procuratore generale il
ricorso deve essere qualificato come reclamo e trasmesso al
Tribunale di sorveglianza di Roma, giudice competente a
conoscerlo.
Il ricorso immediato per cassazione, infatti, è previsto solo contro le
sentenze e non anche contro i decreti e le ordinanze. A tale regola
generale non si sottraggono neppure i provvedimenti sulla libertà
personale avverso i quali può proporsi direttamente ricorso per
Cassazione solo qualora non sia esperibile altra forma di
impugnazione o qualora si tratti di decisioni genetiche in materia di
libertà personale, come espressamente previsto dall’art. 311 c.p.p.,
comma 2 (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 26/01/1998, Nexhi,
Rv. 209335; e successive conformi).

i

Con specifico riguardo alla giurisdizione di sorveglianza occorre
distinguere le materie attribuite alla competenza del Tribunale di
sorveglianza come giudice di prima istanza delle misure alternative
alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata) e degli altri
provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge (liberazione
condizionale, riabilitazione, rinvio dell’esecuzione), L. 26 luglio
1975, n. 354, ex art. 70, comma 1, con succ. mod., alle quali si
applica il procedimento previsto dall’art. 678 cod. proc. pen.
richiamante l’art. 666 c.p.p., che, al comma 6, prevede il ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale; le materie attribuite
allo stesso Tribunale come giudice di appello contro i
provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, ex art. 70, comma 2,
Ord. Pen., con applicazione del procedimento di cui all’art. 680 cod.
proc. pen., che, al comma 3, richiama le disposizioni generali sulle
impugnazioni; le materie, infine, di competenza del Magistrato di
sorveglianza, elencate nell’art. 71, comma 1, Ord. Pen., cui si
applica il procedimento di cui all’art. 71 ter Ord. Pen. (abrogato
soltanto per i provvedimenti di competenza del Tribunale di
sorveglianza ai sensi dell’art. 236 c.p.p., comma 2), che prevede il
solo ricorso per cassazione, per violazione di legge, avverso le
decisioni dello stesso Magistrato.
A quest’ultima disciplina procedimentale si sottraggono le misure di
sicurezza, pure attribuite alla competenza del Magistrato di
sorveglianza, per le quali, come si è detto, è previsto l’appello al
Tribunale di sorveglianza secondo le disposizioni generali in
materia di impugnazioni; la decisione in tema di liberazione
anticipata attribuita in prima istanza al Magistrato di sorveglianza e
reclamabile, ai sensi dell’art. 69 bis, comma 3, Ord. Pen., al
Tribunale di sorveglianza; e, anche, la decisione dello stesso
Magistrato in tema di esecuzione domiciliare della pena.
La L. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1, comma 5, modificata dal
D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in L. 17 febbraio 2012, n.
9, in tema di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non
superiore a diciotto mesi, attribuisce, infatti, la relativa decisione al
Magistrato di sorveglianza, espressamente richiamando il
procedimento previsto dall’art. 69 bis Ord. Pen.; ne consegue la
reclamabilità del provvedimento del Magistrato, in subiecta
materia, davanti al Tribunale di sorveglianza con esclusione,
dunque, dell’immediata ricorribilità per cassazione.
2. Il ricorso proposto in questa sede avverso il provvedimento del

2

P. Q. M.

la Corte, qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 69 bis
Ord. Pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, addì 12 dicembre
Il cons. est.
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Magistrato che ha respinto la domanda di esecuzione domiciliare
della pena residua proposta dal ricorrente, deve essere pertanto
convertito in reclamo, in forza del principio di conservazione
dell’impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, con la
trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza di
Roma (in fattispecie simile: Cass., Sez. I, 11/02/2013, n. 7943).

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