Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4738 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4738 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STAROPOLI ANTONIO N. IL 11/07/1972 parte offesa nel
procedimento
NAVARRA ROSELLA N. IL 27/09/1982 parte offesa nel
procedimento
c/
LUCIBELLO ANDREA N. IL 28/05/1964
OPPEDISANO PEPPINO N. IL 14/03/1961
PROFITI PASQUALE N. IL 13/01/1954
FARFAGLIA GIOVANNA N. IL 15/03/1967
avverso l’ordinanza n. 1859/2012 GIP TRIBUNALE di VIBO
VALENTIA, del 15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro l’ordinanza di archiviazione emessa in data 15.05.2013 dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia
nel procedimento n.1035/012 R.G.N.R. a carico di Lucibello Andrea,
Oppedisano Peppino, Profitti Pasquale e Farfaglia Giovanna,
indagati in ordine al reato p.e p. dall’art.589 c.p., hanno

Antonio e Navarra Rosella, che avevano proposto opposizione alla
richiesta di archiviazione, chiedendone l’annullamento con rinvio
per violazione di legge e difetto di motivazione perchè il G.I.P.,
prima di procedere all’archiviazione avrebbe dovuto accertare
l’infondatezza della “notitia criminis”, circostanza questa che
nella fattispecie non poteva essere sostenuta.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

proposto

ex

articolo 606,
per

motivi

comma 30 ,

manifestamente

infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr SS.UU. n. 2 del 14
febbraio 1996, Testa e altri) ” nel valutare l’ammissibilità
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione presentata dal pubblico Ministero, il giudice è
tenuto a verificare se l’opponente abbia adempiuto l’onere
impostogli dall’art. 410,primo comma, cod. proc. pen., di indicare
l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di
prova, con l’esclusione di ogni valutazione prognostica del
merito; e qualora ritenga non sussistenti le condizioni
legittimanti l’instaurazione del contraddittorio, a motivare
compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità”.
Nella fattispecie che ci occupa il Giudice per le indagini
preliminari ha ritenuto di emettere “de plano”, senza cioè il
previo contraddittorio assicurato dall’art.127 c.p.p., il decreto
di archiviazione, indicando, con motivazione corretta ed
esaustiva, le ragioni per cui ha ritenuto inammissibile la
proposta opposizione e infondata la notizia di reato, non essendo

proposto ricorso per cassazione le persone offese Staropoli

stati indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i
relativi elementi di prova.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
500 ciascuno

a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi

di

colpa, dei ricorrenti stessi

(cfr. Corte Costituzionale sent.

n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento
della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
Ik:rn igl

Il P idente

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a

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