Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47378 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47378 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SKARRA BEKIM N. IL 06/06/1981
avverso la sentenza n. 2925/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
Skarra Bekim ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata parzialmente
confermata la sentenza di primo grado di condanna per il reato di estorsione e deduce erronea
applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul trattamento sanzionatorio: per
omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.; e per mancata sostituzione della pena
detentiva comminata sull’erronea motivazione della condizione di straniero dell’imputato.

d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli argomenti
difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutaziont di merito come tale insindacabile nel
giudizio di legittimità, quando – come nel caso di specie – il metodo di valutazione api
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. pen. sez. un., 24
novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare >t la prognosi negativa sulla personalità
dell’imputato e la proporzione della pena inflitta alla gravità del fatto commesso.
Inoltre, la sostituzione della pena detentiva è stata espressamente motivata sul rilievo che
l’imputato risulta privo di fissa dimora; con valutazione di fatto, pertanto, non manifestamente
illogica e dunque incensurabile in cassazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015
Il Consigliere estensore
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Il Presidente

Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi che il giudice

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