Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47377 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47377 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO SALVATORE N. IL 26/09/1983
avverso la sentenza n. 4891/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
D’Agostino Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata
la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 648 c.p. e deduce erronea
applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in
ordine ai profili di responsabilità, reclamando la diversa qualificazione del fatto ex art. 624 c.p. e in
ogni caso la prescrizione (essendo stata riconosciuta la fattispecie attenuata di cui all’art. 648 cpv
c.p.).

prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente si prospettano, cioè,
questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a
fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto
enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio
di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).

In apparenza si deduce violazione di legge e vizio della motivazione ma, in realtà, si

Il reato di ricettazione, accertato nell’anno 2004, non risulta prescritto alla data della
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sentenza di appello (ciR data 12.11.2012). Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare vi5430)/
applicazione le norme sulla prescrizione del reato, dal momento che — secondo la giurisprudenza
delle Sezioni Unite di questa Corte — l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero
alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep.
11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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