Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47375 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47375 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACHITEI RADU N. IL 13/06/1986
avverso la sentenza n. 7280/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto la dichiarazione di rinuncia dell’imputato
impedisce al difensore di proporre ricorso, ex art. 99, II comma cod. proc. pen.
In ogni caso le censure sollevate dal difensore devono ritenersi inammissibili, atteso
che, pur denunciando formalmente violazione di legge, costituiscono, con tutta evidenza,
reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di
appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo
esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute
idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto,
come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.
È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con
quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di
merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza
della responsabilità dell’imputato per il reato contestato.
Nel caso di specie, avendo l’imputato rinunciato a proporre il ricorso non possono
essere poste a suo carico le spese processuali derivanti dal ricorso irritualmente proposto
dal suo difensore.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Con sentenza in data 12/12/2012, la Corte di appello di Bologna, confermava la sentenza del
Tribunale di Rimini, in data 27/1/2012, che aveva condannato Pachitei Radu alla pena di anni
5 di reclusione ed €. 1.500,00 di multa per i reati di rapina e lesioni personali (2 episodi),
nonché alla pena di mesi due di arresto ed €.400,00 di ammenda per una contravvenzione.
In data 22/1/2013 l’imputato faceva pervenire alla Corte d’appello dichirazione di rinuncia al
proposto ricorso il difensore
ricorso. In data 25/1/2013 avverso tale sentenza ha
dell’imputato deducendo vizio della motivazione in relazione all’apprezzamento delle prove
ed alle conclusioni raggiunte dai giudici del merito in punto di responsabilità del prevenuto.

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