Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47374 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47374 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CECERE GAETANO N. IL 24/03/1947
avverso la sentenza n. 502/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
18/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

Con sentenza in data 18/2/2011, la Corte di appello di Bologna, confermava la sentenza del
Tribunale di Ravenna — Sezione distaccata di Faenza – in data 23/2/2006, che aveva
condannato Cecere Gaetano alla pena di mesi otto di reclusione ed C. 600,00 di multa per il
reato di truffa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo: 1) omessa notifica al
difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza; 2) nullità nella dichiarazione di
contumacia; 3) inutilizzabilità del riconoscimento fotografico; 4) mancanza di motivazione in
ordine alla riferibilità al prevenuto delle società indicate nell’imputazione; 5) nullità per aver
confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna, essendo stata la condanna pronunciata
dal Tribunale di Faenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Quanto al motivo sub 1), l’avviso di fissazione dell’udienza risulta regolarmente
notificato al difensore di fiducia, avv. G.Freda, in data 7/1/2011
I motivi sub 2) e sub 5) sollevano questioni manifestamente irrilevanti e quindi
debbono considerarsi inammissibili perchè aspecifici.
Il motivo sub 2) è manifestamente infondato per le ragioni compiutamente spiegate
dalla Corte d’appello che ha rigettato l’analogo motivo d’appello. Il motivo sub 4 è
manifestamente infondato in quanto la Corte ha spiegato che la circostanze se le dette
società fossero riferibili all’imputato è irrilevante poiché il Cecere si è presentato con il
proprio nome ed è stato riconosciutop senza ombra di dubbio dalla persona offesa.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(milleÌ00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013

Il Consigliere estensore

RITENUTO IN FATTO

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