Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47374 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47374 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IAFULLI GUGLIELMO N. IL 03/02/1972
avverso la sentenza n. 1016/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
Iafulli Guglielmo ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la
condanna in primo grado per i delitti di cui agli artt. 605 e 628 c.p. lamentando in modo
assolutamente generico vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei due
delitti nel caso di specie, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti innominate e
all’entità della pena.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015

L’assoluta genericità del ricorso ne determina l’inammissibilità.

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