Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47373 del 19/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47373 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUGLIA ANTONIO N. IL 18/12/1952
avverso la sentenza n. 2566/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 19/09/2013
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità perchè aspecifici. Il ricorrente si duole genericamente di violazione di norme
penali e processuali senza minimamente specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che sorreggono tali doglianze e neppure la data dell’ordinanza che vorrebbe contestare,
incorrendo così nel vizio di aspecificità che porta all’inammissibilità del ricorso, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Pr
nte
Con sentenza in data 27/9/2012, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del
Tribunale di Arezzo, emessa in data 2W9/2010 all’esito di giudizio abbreviato, che aveva
condannato Puglia Antonio alla pena di mesi sei, giorni 20 di reclusione ed C. 6.666,00 di
multa per truffa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione delle norme penali
e delle norme processuali, dolendosi che il giudicante non avrebbe dovuto dichiarare la
contumacia dell’imputato in presenza di documentazione medica attestante l’impedimento