Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47372 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47372 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PALMA LORENZO N. IL 01/09/1970
avverso la sentenza n. 22128/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
Di Palma Lorenzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata parzialmente
confermata la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 12 quinquies d.l. n.
309/1992 e art. 7 1. n. 203/1991 e deduce erronea applicazione della legge penale, omessa e illogica
motivazione sul merito della controversia in ordine ai profili di responsabilità.
In apparenza si deduce violazione di legge e vizio della motivazione ma, in realtà, si
prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente; si prospettano, cioè,
“Atre itnt. Ott

fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto
enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio
di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015

GAMAAA.

questioni di mero fatto, che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a

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