Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47371 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47371 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRELLI CARMINE N. IL 08/11/1961
avverso la sentenza n. 12138/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 25/6/2012, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del Gup presso il Tribunale di Torre Annunziata, in data 22/7/2010, riduceva la pena
inflitta a CirhIli Carmine, per i reati di usura, ricettazione e tentata estorsione,
rideterminandola in anni 4, mesi 8 di reclusione ed C. 8.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo vizio della motivazione in
relazione alla valutazione della responsabilità dell’imputato.

li ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione.
Nel corso del giudizio d’appello il difensore dell’imputato, munito di procura speciale,
ha rinunciato a tutti i motivi di rito e di merito con eccezione di quelli relativi alle pena. Ciò
ha reso incontestabile l’accertamento compiuto dalla sentenza di primo grado in ordine alla
responsabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti.
Di conseguenza non sono ammissibili con il ricorso motivi per i quali vi è stata
espressa rinuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

CONSIDERATO IN DIRITTO

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