Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47370 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47370 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONAVOLONTA’ CUONO DOMENICO N. IL 08/11/1993
TORTORA TOMMASO LUIGI N. IL 22/06/1981
avverso la sentenza n. 3636/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
Buonavolontà Cuono Domenico e Tortora Tommaso Luigi ricorrono avverso la sentenza in
epigrafe, con la quale è stata parzialmente confermata la condanna in primo grado per il delitto di
rapina aggravata, lamentando in modo generico vizio di motivazione e violazione di legge in
ordine alla sussistenza della penale responsabilità.
La genericità dei ricorsi ne determina l’inammissibilità. ’14 Th/T-1.4.tAjt

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delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento del

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