Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4737 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4737 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KOSTADINOV MILE N. IL 28/03/1977
avverso la sentenza n. 1874/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Kostadinov Mile in ordine al reato di cui
all’articolo 186 comma 2 lett.c) del Codice della Strada, ha
proposto ricorso in cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione

pena con il lavoro di pubblica utilità di cui al comma 9 bis
dell’art.186 del Codice della Strada così come modificato dal
decreto legge 1.07.2013 n.78, in vigore dal 3.07.2013.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

proposto

ex

articolo 606,
per

motivi

comma 30 ,

manifestamente

infondati.
Per quanto concerne il rigetto dell’istanza di applicazione del
comma 9 bis dell’art.186 del Codice della Strada, correttamente i
giudici di appello hanno escluso l’applicabilità di tale comma,
essendo stata riconosciuta la sussistenza dell’aggravante di cui al
comma 2 bis dell’art.186, preclusiva dell’applicazione del comma 9
bis, sebbene sia stato formulato un giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche su tale aggravante.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese ún processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.

con riferimento alla mancata applicazione della sostituzione della

(

3

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
est

gli

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