Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47369 del 19/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47369 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONCIALDI GIUSEPPE N. IL 28/04/1974
CONCIALDI FRANCESCO PAOLO N. IL 01/03/1976
CORSINO ROBERTO N. IL 28/03/1979
avverso la sentenza n. 2161/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 19/09/2013
Con sentenza in data 30/10/2012, la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del
Tribunale di Palermo, in data 9/10/2012, che aveva condannato
Concialdi Giuseppe,
Concialdi Francesco Paolo e Corsino Roberto alla pena di mesi tre di reclusione ed C. 300,00
di multa per il reato di ricettazione di telefoni cellulari, ritenuta l’ipotesi lieve.
Avverso tale sentenza propongono ricorso comune Concialdi Giuseppe e Concialdi
Francesco Paolo, nonché un distinto ricorso Corsino Roberto, avanzando censure analoghe
con cui deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza
dell’elemento soggettivo ed alla qualificazione giuridica del reato, eccependo che il fatto
andava inquadrato nella contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen e conseguentemente
dichiarato prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi non consentiti nel
giudizio per cassazione e comunque manifestamente infondati.
I motivi dedotti, analoghi per tutti i ricorrenti, devono ritenersi inammissibile, atteso
che, pur denunciando formalmente violazione di legge e vizioo della motivazione,
costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e
compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della
sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione della prova indiziaria
dell’elemento soggettivo ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la
decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui
apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame, da
adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie le
conclusioni dei giudici del merito sono coerenti con l’indirizzo giurisprudenziale di questa
Corte, avendo le Sezioni Unite statuito che nella ricettazione l’elemento psicologico può
essere integrato anche dal dolo eventuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009
Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv. 246324). La sussistenza del dolo eventuale esclude che il fatto
possa essere qualificato ai sensi dell’art. 712 cod. pen. Conseguentemente è manifestamente
infondata l’eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(millei00) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Pr
RITENUTO IN FATTO