Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47365 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47365 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOROVIC GIORDANO N. IL 27/10/1976
avverso la sentenza n. 891/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/10/2012, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza del
Tribunale di Milano, in data 13/3/2007, che aveva condannato Dorovic Giordano alla pena di
anni 4 di reclusione ed €. 1.032,00 di multa per il reato di riciclaggio di un’autovettura.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di riciclaggio e
dolendosi del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo, le censure del ricorrente sono manifestamente
infondate in quanto la sentenza impugnata fonda le conclusioni in punto di responsabilità
del prevenuto per il reato di riciclaggio su un percorso argomentativo privo di vizi logico
giuridici e coerente con i principi che governano la formazione della prova indiziaria, ex art.
192, comma 2, cod. proc. pen.
Ugualmente inammissibili sono le censure in punto di trattamento sanzionatorio in
quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui la determinazione della
pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo
motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi espressioni come
“pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità del reato o
alla personalità del reo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29,05/2007 Ud. (dep. 0309/2007
) Rv. 237402). E’ stato, poi, ulteriormente precisato che la specifica e dettagliata motivazione
in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di
cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo
aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 36245 del 26,06/2009 Ud. (dep. 18,09/2009) Rv. 245596). Nel caso di specie la
pena inflitta è molto al di sotto della misura media di quella edittale. Pertanto nessuna
censura può essere mossa, sotto questo profilo alla sentenza impugnata.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

DEPOSITATA]

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