Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47365 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47365 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
Data Udienza: 10/11/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONSOLI PIETRO N. IL 17/12/1962
avverso la sentenza n. 2174/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
27/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
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Motivi della decisione
Consoli Pietro ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata la
sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 605 c.p.

e deduce erronea

applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in
ordine ai profili di responsabilità, anche per mancata assunzione di una prova decisiva e omessa
qualificazione del fatto ex art. 393 c.p.
In apparenza si deduce violazione di legge e

VIZIO

della motivazione ma, in realtà, si

prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente si prospettano, cioè,
questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a
fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto
enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio
di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU no 12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro l 000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro l 000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

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