Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47364 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47364 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITALE VINCENZO N. IL 26/09/1963
avverso la sentenza n. 179/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione perché manifestamente infondati.
In punto di diritto è sufficiente rilevare che la sussistenza dell’elemento soggettivo
nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa)
può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento
dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^, 27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313;
conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11/06/2008 Ud. (dep. 2%4)6/2008 ) Rv. 241458).
Del resto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: “l’elemento psicologico della
ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza
della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della
cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio ” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del
26/11/2009 Ud. (dep. 30,33/2010 ) Rv. 246324).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di
diritto sopra enunciati, avendo ritenuto, con una motivazione priva di vizi logici, non
attendibile l’indicazione fornita dall’imputato circa la provenienza dell’assegno risultato
rubato. L’aver qualificato come doloso l’elemento soggettivo esclude la possibilità di
qualificare il fatto ex art. 712 cod. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Con sentenza in data 8/13/2012, la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del
Tribunale di Palermo, in data 28/11/2011, che aveva condannato Vitale Vincenzo alla pena di
mesi quattro di reclusione ed C. 200,00 di multa per il reato di ricettazione di un assegno
bancario, ritenuta l’ipotesi lieve.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione agli art. 648 e 712 cod. pen. Deduce l’insussistenza dell’elemento
soggettivo sotto il profilo del dolo ed eccepisce che il fatto avrebbe dovuto essere
qualificato come incauto acquisto.

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