Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47363 del 19/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47363 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGONI LUCA N. IL 09/06/1973
avverso la sentenza n. 1283/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 19/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16/5/2012, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza del
Tribunale di Milano, in data 28/11/2011, che aveva condannato Cogoni Luca, per il reato di
estorsione continuata alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed C. 1.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo violazione di legge.
Successivamente il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinunzia all’impugnazione,
effettuata in data 26/07/2013.
L’avvenuta dichiarazione di rinunzia comporta l’inammissibilità del ricorso, ai sensi
dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese- del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
li Consigliere estensore
CONSIDERATO IN DIRITTO