Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47363 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47363 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA CARMINE N. IL 03/03/1970
avverso la sentenza n. 1200/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 10/11/2015
Motivi della decisione
Bevilacqua Carmine ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata confermata
la sentenza di primo grado di condanna per il reato di ricettazione e indebito utilizzo di carta di
pagamento e deduce erronea applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul
merito della controversia in ordine ai profili di responsabilità.
In apparenza si deduce violazione di legge e vizio della motivazione ma, in realtà, si
questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a
fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto
enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio
di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015
prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente si prospettano, cioè,