Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47362 del 19/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47362 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASTINESE FEDERICO N. IL 25/02/1959
avverso la sentenza n. 5224/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 18/5/2012, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del
Tribunale di Roma, in data 23 14/2008, che aveva condannato Pastinese Federico alla pena di
anni due di reclusione ed C. 2.000,00 di multa per il reato di ricettazione di un’autovettura.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo vizio della motivazione e
dolendosi del mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve della ricettazione e delle attenuanti
generiche.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Le censure in punto di vizio della motivazione non fanno emergere profili di illogicità
manifesta. Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di
motivazione ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del
logico apprezzamento delle prove, con riferimento alle dichiarazioni rese dall’imputato,
fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove
stesse; e ciò non è consentito in questa sede. È il caso di aggiungere che la sentenza
impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti,
di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e
logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per il reato
contestato.
Ugualmente inammissibili per manifesta infondatezza sono le ulteriori censure in
punto di non riconoscimento dell’ipotesi lieve del delitto di ricettazione e di diniego di
concessione delle attenuanti generiche poiché i giudici dell’appello hanno giustificato le
conclusioni assunte con motivazione congrua, priva di vizi logico giuridici e coerente con i
principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il prowedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

CONSIDERATO IN DIRITTO

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