Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47362 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47362 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAHRI SKANDIR N. IL 25/07/1982
avverso la sentenza n. 1140/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
Tahri Skandir ricorre avverso la sentenza in epigrafe con cui è stata confermata la
condanna inflitta in primo grado per il delitto di rapina e, chiedendone l’annullamento, osserva
che è in violazione di legge oltre che carente di motivazione in punto di trattamento
sanzionatorio sia in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generícche
circa il riconoscimento della recidiva.
Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi che il

argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutaziont di merito come tale
insindacabile nel giudizio di legittimità, quando – come nel caso di specie – il metodo di
valutazione 1:212=e:ree sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare g la
prognosi negativa sulla personalità dell’imputato e la proporzione della pena inflitta alla gravità
del fatto commesso.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 10.11.2015

giudice d’appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli

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