Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4736 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 4736 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACCIAPUOTI ALFONSO N. IL 09/11/1958
avverso l’ordinanza n. 234/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
SPOLETO, del 26/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/9~ le conclusioni del PG Dott. C, ,x,,rc.0 b Le -H

a

.,r

e

r

Uditi difensor Avv.;

c.,

e.e2_

1,1-2

(13, y

Data Udienza: 12/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Cacciapuoti Alfonso, detenuto presso la Casa Circondariale di Terni in regime
differenziato ex art. 41-bis 0.P., proponeva reclamo avverso il rigetto oppostogli dalla
Direzione di quell’istituto penitenziario alla richiesta di fruizione, ex art. 37 comma 10 D.P.R. n.
230/2000, del colloquio visivo mensile prolungato sino a due ore con i familiari residenti in un
comune diverso da quello dove aveva sede detto istituto.
2. Il Magistrato di Sorveglianza adìto, in via preliminare, dichiarava l’ammissibilità

Rv. 224604, secondo cui i provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria in materia di
colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati, in quanto incidenti su di una “posizione
soggettiva meritevole di tutela”, sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al
Magistrato di sorveglianza, che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la
procedura indicata nell’art. 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2.1. Nel merito, rigettava il reclamo.
Rilevava, in primo luogo, il giudicante che la Direzione dell’istituto penitenziario aveva
rigettato l’istanza del Cacciapuoti in esecuzione di quanto disposto nell’art. 41-bis O.P. e nel
decreto ministeriale emesso nei confronti del reclamante in data 29.10.2009.
La limitazione anche di durata dei colloqui appariva preordinata a “ridurre il flusso e la
tempestività delle informazioni che pervengono attraverso la comunicazione diretta ed esterna
e la possibilità di correlazione temporanea tra le informazioni stesse e gli accadimenti esterni,
al fine di impedire la partecipazione attiva dei detenuti alle dinamiche dell’organizzazione
criminosa”, esigenze ritenute sussistenti nell’attualità.
Proseguiva il Magistrato di Sorveglianza rilevando che, pur tenuto conto di tale
ricostruzione, l’art. 41-bis citato non inibiva il dispiegarsi della normativa secondaria contenuta
nell’art. 37 comma 10 Reg. Es. O.P. (D.P.R. n. 230/2000), che prevede la possibilità di
derogare all’ordinaria durata del colloquio in un’ora o in presenza di eccezionali circostanze o,
comunque, quando congiunti o conviventi risiedano in un comune diverso da quello in cui ha
sede l’istituto penitenziario, se nella settimana precedente il detenuto o l’internato non ha
fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l’organizzazione dell’istituto lo consentano.
Ciò posto, nel caso dei detenuti sottoposti a regime differenziato, per i quali la novella
del 2009 modificatrice dell’art. 41-bis aveva ridotto a uno il numero dei colloqui mensili con i
familiari, doveva ritenersi sistematicamente applicabile soltanto l’ipotesi delle “eccezionali
circostanze” di cui al secondo periodo dell’art. 37 comma 10 citato.
Non poteva esserci spazio applicativo anche per la disposizione del successivo periodo,
evidentemente riferita a detenuti non sottoposti al regime differenziato (si parla, infatti, di
colloqui non fruiti nella settimana precedente) e per i quali, altrimenti opinando, la durata del
colloquio avrebbe dovuto essere ordinariamente prolungata, in contrasto con le finalità
perseguite dal legislatore dell’art. 41-bis O.P.
1

dell’istanza, richiamandosi alla sentenza delle Sezioni Unite n. 25079 del 26/2/2003, Gianni,

Nella specie, l’istanza del Cacciapuoti non era motivata da presupposti atti ad integrare
la nozione di “eccezionali circostanze” richiesta dalla norma, di talché il reclamo doveva essere
rigettato.
3. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione Cacciapuoti Alfonso nelle forme di
cui all’art. 123 c.p.p.
3.1. Con il primo motivo, denuncia manifesta illogicità del provvedimento ex art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., nella parte in cui il Magistrato di Sorveglianza dapprima aveva
affermato che l’art. 41-bis non inibiva il dispiegarsi della normativa secondaria contenuta

normativa soltanto all’ipotesi delle eccezionali circostanze.
3.2. Con il secondo motivo, deduce il medesimo vizio di cui sopra in relazione alla parte
del provvedimento nella quale il Magistrato, per giustificare il fatto che correttamente il decreto
ministeriale non lasciasse spazio alla disposizione del successivo periodo del comma 10 dell’art.
37 R.E., rilevava che il riferimento ai “colloqui non fruiti nella settimana precedente” portava
necessariamente ad escludere l’applicabilità della norma ai detenuti in regime di detenzione
speciale, i quali possono usufruire di un solo colloquio al mese.
Nell’affermare ciò, il Giudicante non aveva considerato, tuttavia, che un detenuto
sottoposto a detto regime che effettuava un colloquio nei primi giorni del mese poteva
benissimo aver fruito di un colloquio la settimana precedente (quindi, il mese precedente).
3.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b)
c.p.p., in relazione all’art. 37 comma 10, terzo periodo, D.P.R. n. 230/2000.
Secondo il ricorrente, nessuna deroga aveva stabilito la legge n. 94/2009, come
riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 47736 del 9.12.2004) e di
merito (ordinanza M.d.S. di Reggio Emilia n. 8958/2012 del 27.12.2012).
La circostanza era stata rappresentata nel reclamo, ma il Giudice non vi aveva dedicato
neppure un rigo (si eccepiva, dunque, anche mancanza di motivazione).
3.4. Con il quarto motivo, si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)
c.p.p., in relazione all’art. 12 R.D. 16/3/1942 n. 262.
Il ricorrente ribadisce l’applicabilità nella sua interezza del comma 10 dell’art. 37 R.E. ai
detenuti ex art. 41-bis 0.P., in mancanza di espressa previsione contraria del legislatore.
4.

Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. La questione posta dal ricorrente è incentrata, attraverso tutti i motivi articolati
(sostanzialmente riducibili ad uno solo), sull’applicabilità ai detenuti sottoposti al regime
differenziato di cui all’art. 41-bis O.P. del disposto normativo previsto dall’art. 37 comma 10
2

nell’art. 37 comma 10, Reg. Es. 0.P., e, subito dopo, aveva ritenuto doversi applicare detta

D.P.R. n. 230/2000, concernente la prorogabilità della durata dei colloqui visivi da una a due
ore.
Su tale specifica questione, questa Corte, di recente, ha già avuto occasione di
pronunciarsi, riconoscendo l’applicabilità della disposizione citata anche ai detenuti soggetti al
predetto regime differenziato (Sez. 1, sent. n. 39537 del 24.6.2013, Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in proc. Mandala; Sez. 1, sent. n. 47925 del
26.11.2013, Ministero della Giustizia in proc. Dell’Aquila) sulla base delle seguenti linee
interpretative, che anche questo Collegio condivide e che sinteticamente ripropone.

il merito di avere posto chiarezza in ordine alla stabilità nel sistema di un istituto considerato
figlio dell’emergenza, ma sempre più diffuso nell’applicazione”, provvedendo, nel contempo, “a
dare certezza regolando i contenuti del regime, la cui definizione, per troppo tempo, era stata
rimessa interamente, ed “in bianco”, all’autorità amministrativa”.
Il contenuto del “regime detentivo speciale”, pertanto, come a ragione osservato in
dottrina, risulta regolato dalla legge con previsioni operanti su un doppio livello: un primo
livello, per così dire “generale”, caratterizzato dalla regola della proporzionalità, in virtù della
quale sono ammesse solo restrizioni al regime ordinario che siano necessarie agli scopi di
prevenzione cui la misura è finalizzata; un secondo livello di regole, invece, indica i contenuti
del regime e, per quanto attiene alla materia dei colloqui, ne stabilisce il numero (uno al mese)
e le ulteriori dettagliate modalità attuative.
Ciò posto, evidenziato che l’art. 41-bis O.P. nulla stabilisce sulla durata massima del
colloquio e che il parametro di riferimento della norma è comunque rappresentato dalle
“normali regole di trattamento dei detenuti”, deve allora senz’altro condividersi il principio di
diritto che è alla base delle precedenti decisioni di questa Corte in argomento, secondo cui
l’ampiezza della previsione normativa in materia di colloqui è tale da indurre a ritenere “che
ulteriori limitazioni, al di là di quelle previste, non siano possibili, salvo che derivino da
un’assoluta incompatibilità della norma ordinamentale – di volta in volta considerata – con i
contenuti normativi tipici del regime differenziato”.
Meglio definendo tale principio, questo Collegio ritiene, dunque, possa affermarsi che, in
assenza di specifiche previsioni contenute nel decreto ministeriale, anche per il detenuto
sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis O.P. possano trovare applicazione le norme
dell’ordinamento penitenziario non oggetto di sospensione.
Si pone, dunque, il problema della interpretazione della norma regolamentare dell’art.
37 comma 10 DPR n. 230/2000.
Come rilevato nelle precedenti richiamate decisioni, mentre la prima previsione (ipotesi
di ampliamento della durata di un’ora in caso di “circostanze eccezionali”) non può dirsi in
contrasto con la disciplina del regime differenziato, la seconda previsione va “adattata” alle
caratteristiche ontologiche della detenzione “conformata” ai sensi dell’art. 41-bis. In
particolare, ricorrendo in modo tendenzialmente stabile il presupposto della extraterritorialità,
3

Come correttamente osservato dalla dottrina, “la novella legislativa sull’art. 41-bis reca

è evidente che l’interpretazione del secondo presupposto (mancanza di colloquio nella
settimana precedente) non può essere riferita a tale particolare categoria di detenuti, essendo
per definizione assente il colloquio settimanale, sostituito da quello mensile. Detta parte della
norma potrà dunque – secondo un criterio interpretativo logico-sistematico – trovare
applicazione lì dove il detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis non abbia
effettuato il previsto colloquio nel “mese” antecedente.
Nel caso di specie, correttamente il reclamo del detenuto è stato rigettato dal
Magistrato di Sorveglianza adìto, dal momento che il Cacciapuoti non ha né allegato, né

fruito del colloquio nel mese precedente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013

MPOMTAin

dimostrato, la sussistenza delle “circostanze eccezionali”, così come la circostanza di non aver

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA