Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4736 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4736 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMMARTANO IGNAZIO N. IL 02/12/1982
avverso la sentenza n. 694/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

39767/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza
lamentando il mancato accertamento in ordine alla sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato essendo egli stato tratto in errore da quanto riferitogli dal
commercialista, ed essendo comunque irrilevante il reddito omesso sulla possibilità di
ammissione al beneficio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è fondato su un motivo
generico e manifestamente infondato.
Secondo il combinato disposto degli artt. 591, co. 1 lett. c) e 581, co.1, lett. c),
l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. La
sanzione trova la sua ragion d’essere nella necessità di porre il giudice della
impugnazione in grado di individuare i capi e i punti del provvedimento che si
intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con
riferimento specifico alla situazione oggetto di giudizio e non già con formulazioni
che, per la loro genericità, si attagliano a qualsiasi situazione. La sanzione di
inammissibilità trova applicazione anche quando il ricorrente nel formulare le proprie
doglianze nei confronti della decisione impugnata trascura di prendere nella dovuta
considerazione le valutazioni operate dal giudice di merito e sottopone alla Corte
censure che prescindono da quanto tale giudice ha già argomentato.
Nel caso in esame il ricorrente non tiene conto che la sentenza impugnata ha già
valutato la questione dedotta rilevando, con valutazione corretta e logica, che
l’elemento soggettivo del reato era desumibile dal fatto che l’interessato non aveva
documentato in alcun modo il preteso contributo fornito alla dichiarazione da un non
meglio specificato commercialista e che la consapevolezza della omissione doveva
evincersi anche dalla notevole differenza fra reddito dichiarato e reddito effettivo.
Neppure tiene conto del principio fissato da questa Corte a sezioni unite (sentenza
n.6591 del 27.11.2008 Rv.242152) secondo cui integrano il delitto di cui all’art. 95
d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto
riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione
prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla
effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato
quella di primo grado con la quale Sammartano Ignazio era stato condannato per il
reato di cui all’art. 95 dpr n.115 del 2002 (false dichiarazioni nella richiesta di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato) ed ha concesso il beneficio della non
menzione della condanna.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).

Così deciso il 6.11.2014

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