Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47359 del 19/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47359 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADRAGNA PIETRO N. IL 03/07/1986
avverso la sentenza n. 2561/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 19/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/13/2012, la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del
Tribunale di Trapani, in data 16/11/2010, che aveva condannato Adragna Pietro alla pena di
mesi 8 di reclusione ed C. 300,00 di multa per il reato di ricettazione di un telefono cellulare.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione perchè manifestamente infondati.
In punto di diritto è sufficiente rilevare che la sussistenza dell’elemento soggettivo
nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa)
può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento
dell’imputato e dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa
ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^, 27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313;
conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11Ì06/2008 Ud. (dep. 2506/2008 ) Rv. 241458).
Del resto, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite: “l’elemento psicologico della
ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza
della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della
cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio ” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del
26/11/2009 Ud. (dep. 30103,2010 ) Rv. 246324). Nel caso di specie correttamente la
sentenza impugnata ha dedotto la sussistenza dell’elemento soggettivo dalla mancata
indicazione della provenienza della cosa ricevuta in coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale
sopra richiamato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il P e. i nte

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA