Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47358 del 19/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47358 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRASCHINI REMY PATRICH N. IL 13/05/1980
avverso la sentenza n. 1377/2003 CORTE APPELLO di BARI, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 19/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8N2012, la Corte di appello di Bari, confermava la sentenza del
Tribunale di Trani, in data 21/12/2002, che aveva condannato Fraschini Remy Patrick alla pena
di anni 1, mesi 6 di reclusione ed C. 600,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo violazione di legge.
Successivamente il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinunzia all’impugnazione,
effettuata in data 13/5/2013.
L’avvenuta dichiarazione di rinunzia comporta l’inammissibilità del ricorso, ai sensi
dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il prowedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 settembre 2013
Il Consigliere estensore
CONSIDERATO IN DIRITTO