Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47358 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47358 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVALLO SAVERIO VALERIO N. IL 02/01/1970
avverso la sentenza n. 685/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 10/11/2015
Motivi della decisione
Cavallo Saverio Valerio ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
parzialmente confermata la sentenza di primo grado di condanna per il reato di ricettazione, e
deduce erronea applicazione della legge penale, omessa e illogica motivazione sul merito della
controversia in ordine ai profili di responsabilità.
Nel ricorso si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente. Si
di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i
principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che,
pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n°
12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede