Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47357 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47357 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGRI’ GUGLIELMO FRANCESCO N. IL 02/04/1971
avverso l’ordinanza n. 2508/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 10/11/2015
Motivi della decisione
2
Magri Guglielmo Francesco ricorre avverso à—sentenza) in epigrafe, con la quale è stato
dichiarato inammissibile per genericità l’appello avverso la condanna in primo grado per il delitto di
cui all’art. 648 c.p. lamentando in modo assolutamente generico vizio di motivazione e violazione
di legge.
L’assoluta genericità del ricorso ne determina l’inammissibilità.
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento