Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47356 del 10/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47356 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALTARI JAMES N. IL 29/01/1975
avverso la sentenza n. 2500/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Data Udienza: 10/11/2015
Motivi della decisione
Saltari James ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata parzialmente
confermata la sentenza di primo grado di condanna per il reato di ricettazione, e deduce erronea
applicazione della legge penale, travisamento della prova, omessa e illogica motivazione sul merito
della controversia in ordine ai profili di responsabilità.
Nel ricorso si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente. Si
di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i
principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che,
pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n°
12/2000, Jakani, rv 216260).
Ne consegue, per il disposto dell’alt 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015
prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede