Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47355 del 10/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47355 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTAHIR MUSTAPHA N. IL 01/02/1971
avverso la sentenza n. 442/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 10/11/2015

Motivi della decisione
Attahir Mustapha ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata riformata la
sentenza di primo grado di assoluzione dell’imputato per il reato di cui all’art. 474 e 648 c.p.,
dichiarandone la colpevolezzR; e deduce erronea applicazione della legge penale, travisamento
della prova, omessa e illogica motivazione sul merito della controversia in ordine ai profili di
responsabilità.

prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede
di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i
principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che,
pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n°
12/2000, Jakani, rv 216260).
Peraltro, nella sintetica motivazione si espone una compiuta valutazione della fattispecie alla
luce delle prove raccolte, si prendono in esame e si giudicano non credibili le giustificazioni
dell’imputato rendendo completa motivazione su tutti i punti trattati nella sentenza del tribunale.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 10.11.2015

Nel ricorso si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente. Si

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